È
sulla base delle sentenze emes-se in primo e secondo grado
che si è basata la condanna
confermata anche dalla Cassa-zione. Le parole dei testimoni
che descrivevano quel sistema
fraudolento, le mail dei protagonisti, gli interro-gatori. Così nelle 208 pagine di motivazioni la
Corte ripercorre i sistemi messi in atto negli anni
fossero improntati all'evasione fiscale.
Il primo e il secondo grado
Silvio Berlusconi è stato condannato per “aver
concorso, mediante uso di fatture per operazioni
inesistenti, nelle fraudolente dichiarazioni dei
redditi del 2002 e del 2003 della spa Mediaset, di-chiarazioni presentate nell'ottobre del 2003 e del
2004”. In particolare si parla di “azioni esecutive
del medesimo disegno criminoso al fine di eva-dere le imposte sui redditi” compiute da “Berlu -sconi, quale fondatore e, fino al 29.01.1994, pre-sidente di Fininvest spa; proprietario delle società
off shore costituenti il cosiddetto Fininvest B
Group; azionista di maggioranza di Mediaset spa;
figura di riferimento, a fini decisionali, degli altri
imputati”. Il sistema “elaborato negli anni '80 e da
allora costantemente seguito fino al 1998”, con-sisteva in un complesso sistema: “i diritti di tra-smissione per i canali tv del gruppo Mediaset ve-nivano acquisiti dai principali Studios americani
e da altri produttori attraverso la fittizia interme-diazione di società offshore segretamente con-trollate da Berlusconi”, questi diritti “venivano
acquistati a prezzi gonfiati”, e poi “venivano suc-cessivamente fatti oggetto di una serie di vendite
all'interno di complesse catene societarie e infine
ceduti, con rilevanti maggiorazioni di prezzo, a
società maltesi (collegate al gruppo Mediaset) che
successivamente provvedevano alla cessione a
Mediaset spa”.
Il sistema prima del 1995
La frode si è consolidata negli anni. Nel luglio
1996 Mediaset inizia a esser quotata in borsa: una
nuova medaglia per Berlusconi, che continua ad
acquistare i diritti televisivi tramite intermediari.
Già, continua, perché secondo i giudici quel si-stema era in atto anche prima del 1995, anche se i
reati in quel caso sono prescritti.
Seppur prescritte le vicende precedenti alla quo-tazione in borsa di Mediaset formano a giudizio
della Corte di Cassazione “un imprescindibile pre-cedente storico e logico delle condotte che avevano
conservato rilievo penale”. Questi diritti, conti-nuano i giudici, “transitavano senza alcuna reale
ragione economica, per società che facevano capo
alla medesima proprietà dell'acquirente finale a cui
quindi si interponevano. Realizzando però il du-plice intento, la duplice ragione, del transito: au-mentare i costi e costituire fondi esteri. Fondi però
sostanzialmente occulti, per quanto attiene il loro
reale avente diritto, posto che solo le indagini suc-cessive avevano consentito di attribuirne la tito-larità a Berlusconi. A riprova di ciò si pensi poi che
proprio la Universal One e la Century One avreb-bero dovute essere le società ricomprese nei trust
(poi non realizzati) riconducibili ai figli dell'Im-putato sul quali però l'imputato stesso manteneva,
espressamente, il sostanziale controllo (i figli, lui
vivente, non avrebbero potuto neppure disporre di
quei beni, se non con l'assenso di stretti collabo-ratori del padre)”. La Corte scrive: “Il rapido excur-sus sul percorso seguito dai diritti negli anni im-mediatamente precedenti il periodo di tempo og-getto dell'odierna residua imputazione consente di
fissare una serie di conclusioni. L'ipotesi d'accusa
della assoluta fittizietà del giro del diritti è certa-mente confermata per i passaggi infragruppo, del
tutto sforniti di ragione economica. Passaggi che
generavano i risultati che si intendevano raggiun-gere: la lievitazione dei costi con la conseguente
evasione delle imposte italiane dell'acquirente fi-nale, il gruppo Fininvest/Mediaset, e la costituzio-ne all'estero, sia nel comparto riservato, sia nel
comparto non riservato, di ingenti disponibilità fi-nanziarie”. La Corte stabilisce che “si è già dimo-strato come nel 'giro dei diritti' relativo alle annua-lità prescritte fosse del tutto palese la fittizietà del
costo finale del diritto imputato all'acquirente”. el sistema di frode esisteva
anche una struttura interna e
parallela agli organi di Me-diaset. Protagonista era Car-lo Bernasconi, l'uomo di Ber-lusconi che non andava all'e-stero perché non conosceva l'inglese, morto nel
luglio del 2001 e anche lui accusato nel 1995 per
frode fiscale. All'epoca era il responsabile della
compravendita dei diritti cine-televisivi Finin-vest. Bernasconi, come racconta in un interro-gatorio Silvia Cavanna, dipendente del gruppo
fino al 1995 nel servizio gestione contratti, “si
occupava dei diritti – anche dopo la quotazione
in borsa nel 1996 – e continuava ad andare anche
da Berlusconi ad Arcore. Bernasconi era la per-sona di fiducia della proprietà e quindi di Ber-lusconi; al di là delle qualifiche, era nella tele-visione il factotum di Berlusconi”. Se Bernasconi
operava in Italia, secondo le testimonianze, Da-niele Lorenzano - continua Silvia Cavanna - “era
più l'uomo d'assalto che andava a trattare. Nei
primi anni 90 Lorenzano si era trasferito negli
Usa. E si occupava dei contratti. Precedentemen-te, dal 1981 al 1985, se ne era occupato diret-tamente Berlusconi che trattava direttamente
con gli uomini delle Majors” e “Lorenzano era
sempre al suo fianco”.
Tanto potente che l'allora amministratore dele-gato di Mediaset Franco Tatò dichiarava che "da-va conto della sua attività direttamente a Ber-lusconi e non riferiva al Consiglio di Ammini-strazione". Erano questi alcuni dei protagonisti
di quella “struttura, pur interna al gruppo ma
sostanzialmente parallela ai suoi organi formali,
che si occupava di questo tipo di operatività (che,
ovviamente, non doveva svelare la sua reale, il-lecita, attività) e che era costituita da Bernasconi
che ne era il vertice operativo (e da alcuni ope-rativi che a Lugano, o a Milano, si limitavano ad
eseguirne le direttive), da Lorenzano che era l'uo-mo di fiducia del gruppo deputato agli acquisti
dalle Majors, da alcuni formali intermediari
(Agrama e Cuomo su tutti), tutti con accesso di-retto ai vertice proprietario dei gruppo. Ciò pre-messo, osserva questa Corte di legittimità come
tale ricostruzione abbia trovato pieno riscontro
nelle numerosissime risultanze processuali, orali
e documentali, analiticamente analizzate e va-lutate dai Giudici del merito con adeguate ar-gomentazioni immuni da vizi logico giuridici”.
Dal 1995 al 1998:
la truffa alla Consob
Quando nel luglio del 1996 si decise di quotare
Mediaset in borsa, il sistema escogitato fino ad
allora doveva essere limato. La poca trasparenza
poteva essere essere facilmente scoperta dalla
Consob, la Commissione Nazionale per le So-cietà e la Borsa, che ha proprio un ruolo di vi-gilanza. E allora che si pensa di fare? Lo racconta
la sentenza di primo grado che spiega come nel
dal 1996 il meccanismo di frode sia stato ripen-sato. Scomparivano di scena le “One”, mentre le
“Principal” venivano vendute con contratti
aventi effetto retroattivo dal gennaio del 1994.
L'unica che veniva inserita in questo sistema è la
Ims, una società schermo, riconducibile diret-tamente al gruppo, che agiva attraverso l'ammi-nistrazione di Lugano. È attraverso la Ims che i
diritti erano formalmente intermediati. In realtà
venivano acquistati su indicazione degli organi
di Mediaset e dei loro intermediari come appun-to Daniele Lorenzano. Se da una parte veniva
creato la fittizia Ims, si è iniziato a creare anche
una serie di società il cui unico scopo era quello di
concorrere alla lievitazione “dei prezzi e aveva-vano natura puramente strumentale e fittizia”.
Insomma una serie di cartiere. Un ottimo siste-ma per fregare quella vigilanza che poteva essere
un ostacolo. “Negli anni successivi, contraddi-stinti dalla necessità di depurare il bilancio e,
quindi, le movimentazioni finanziarie a seguito
dell'ammissione in borsa di Mediaset (nel luglio
del 1996), si interponeva all'acquisto la sola IMS,
riconducibile anch'essa al gruppo, che, trattan-dosi di società priva di sostanziale struttura, agi-va attraverso l'amministrazione di Lugano, sem-pre (anche negli anni precedenti alla sua ope-ratività per conto di IMS) preposta all'occulta-mento del costo storico dei diritti. Diritti che era-no formalmente intermediati quindi da IMS (e
da Lugano, o meglio, da Massagno) ma che in
realtà venivano acquisiti su indicazione degli or-gani Mediaset ed erano intermediati, per tutto il
periodo, dal solito Lorenzano. Quel Lorenzano-che era stato il protagonista, in tutti gli anni ‘90,
degli acquisti dalle Major (e che difatti è presente
nelle mail citate dal Tribunale e relative almeno
al periodo fino al 1995 ma che sarà anche il so-stanziale unico braccio operativo anche nel pe-riodo dal 1995 al 1998 attraverso le consulenze
prestatead IMS i cui amministratori formali cer-to non erano attivi nell'acquisto dei diritti), così
come Bernasconi era stato il protagonista, per
Bernasconi si occupava
dei diritti, anche dopo la
quotazione in Borsa nel 1996
e continuava ad andare
anche dal capo ad Arcore
Era la persona di fiducia della
proprietà e quindi, al di là delle
qualifiche, era nella televisione
il factotum del Cavaliere
Il delinquente B.
“Imponente evasione
con un gioco di specchi”
“IL SISTEMA HA PERMESSO DI MANTENERE ILLECITAMENTE DISPONIBILITÀ ESTERE, CONTI CORRENTI
INTESTATI AD ALTRE SOCIETÀ CHE ERANO A LORO VOLTA INTESTATE A FIDUCIARIE DELL’EX PREMIER
È DIRETTA LA RIFERIBILITÀ A BERLUSCONI DELLA IDEAZIONE, CREAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA”
LE MOTIVAZIONI
La Corte di Cassazione ha confermato
la ricostruzione dei processi di primo
grado e dell’Appello e quindi la condanna
per l’ex presidente del Consiglio
Fininvest\Mediaset (ma in realtà per Berlusco-ni), dell'organizzazione dell'acquisto dei diritti e
del loro transito nelle varie realtà societarie.
Transito che, non essendovi elementi per dedur-re che si trattava di una sostanziale truffa a danno
della proprietà (di Berlusconi e della sua fami-glia: totale prima, di maggioranza poi) del grup-po, andava a vantaggio di questa e quindi della
famiglia Berlusconi ed in primis del suo referente
principale, l'odierno imputato”. A sua volta, il
Giudice di I grado, così si era già espresso in pro-posito: “Ovviamente con il progetto di quotare in
borsa Mediaset il sistema escogitato fino a quel
momento ha dovuto essere parzialmente modi-ficato, prospettandosi necessario eliminare tutti
quei rapporti poco trasparenti e comunque tali
da non essere presentabili alla Consob e ai nuovi
investitori. Tutte le entità fin qui esaminate, in-fatti, non erano commercialmente proponibili,
attese la loro collocazione, la gestione ad opera di
fiduciari, l'assenza di una reale struttura opera-tiva, anche solo apparente, per cui diveniva in-dispensabile procedere ad una riorganizzazione
del meccanismo di frode. Scomparivano di scena
le “One”, mentre le “Principal” venivano ven-dute, nel luglio 1995, con contratti con effetto
retroattivo alla data dell'1.1994 e IMS veniva in-serita nel consolidato. Parallelamente però en-travano in scena altri soggetti, dei quali alcuni
caratterizzati dall'assoluta mancanza di espe-rienza nel settore dei diritti televisivi: circostanza
questa che dimostra la fittizietà delle operazioni
intraprese con tali soggetti, trattandosi di un set-tore che, per quanto riferito da tutti gli esperti del
ramo nel corso del processo (e per quanto rientra
nelle nozioni di comune esperienza e sapere) ri-chiede conoscenze approfondite e soprattutto
un radicato inserimento nell'ambiente. Per altro
verso va evidenziato - e la circostanza non è di
poco conto a dimostrazione della prosecuzione
dell'attività delittuosa - che la lievitazione dei
prezzi realizzata nel secondo periodo trae co-munque le sue radici già nel precedente periodo
quando erano funzionanti e funzionali le società
del comparto B). Ed invero occorre considerare,
al fini della permanente rilevanza penale dei vari
pregressi passaggi infragruppo, non solo Il pe-riodo di decorrenza del contratto, ma anche e
soprattutto quello di stipulazione, in quanto è già
fin da quel periodo che viene a configurarsi in
nuce quello che sarà poi il dato contabile in base
al quale effettuare l'ammortamento e quindi la
dichiarazione dei redditi. Anche per questo pe-riodo, Giudici del merito hanno richiamato nu-merosissime risultanze processuali, orali e do-cumentali, tutte analizzate in maniera davvero
capillare e valutate con argomentazioni del tutto
logiche e convincenti, non sindacabili in questa
sede di legittimità”.
Così facevano lievitare i prezzi
Il gioco del guscio vuoto
Il passaggio fondamentale nella frode avviene
tramite la Ims, la società che opera a Lugano. I
passaggi per ottenere la lievitazione dei prezzi
come descritti dai giudici sono semplici. La ti-tolarità dei titoli andava dal fornitore statuniten-se; da questo alla Ims e dalla Ims alla Mediaset.
Peccato che Ims e Mediaset fossero la stessa cosa.
Insomma la Ims è la cartiera per eccellenza della
frode. Come questa ne sono state costituite molte altre e qui la fantasia dei protagonisti si è sbiz-zarrita. Sono sette le cartiere create. Dalla “film
Trading” che faceva capo a un commerciante di
carni alla Promociones Catrinca, società vene-zualana priva di qualsiasi struttura. Su questo la
Cassazione scrive: “I Giudici del merito e, segna-tamente, la Corte territoriale, hanno ritenuto,
correttamente e motivatamente provato, in fatto,
un gioco di specchi sistematico che - a fronte di
una realtà costituita dall'acquisizione di diritti su
opere scelte presso i produttori da un emissario
di Mediaset, per prezzi concordati dalle stesse
Major con costui - rifletteva una serie di passaggi
privi di giustificazione commerciale: privi di giu-stificazione perché, quanto meno, (ma a volte gli
anelli della catena erano più numerosi, e altret-tanto - anzi, viepiù - ingiustificati), la titolarità
dei diritti andava dal fornitore USA a un primo
intermediario "di comodo"; da costui alla società
IMS; quindi da IMS alla stessa Mediaset. Ad ogni
passaggio, la lievitazione dei costi era (a dir poco)
imponente. Infatti, il prezzo finale pagato da Me-diaset a IMS, comprendente la sommatoria di
tutti i ricarichi intermedi, risultava dunque enor-memente superiore al costo originario (secondo
una logica, in effetti, incomprensibile, se si ap-plicano criteri d'impresa): ed era, appunto, il
prezzo infine fatturato, destinato ad essere por-tato in detrazione quale costo nelle denunce dei
redditi, (per un importo invero consistente: di-versi milioni di euro, che comportavano minori
imposte pur esse di milioni, nonostante si tratti
ormai dei momenti finali dell'ammortamento
pluriennale: sicché le imposte evase negli anni
oggetto della residua imputazione erano di entità
sì ragguardevole - milioni all'anno, appunto - ma
tra gli importi più bassi, nel succedersi delle an-nualità, rispetto al passato anche recente, in cui il
sistema operava ancor più proficuamente).
Quanto a IMS, i Giudici del merito ne hanno
incontestabilmente accertato la sua natura di
mera "cartiera", di pura domiciliazione a Malta,
così come è risultata anche accertata l'assenza di
potere decisionale del rappresentante legale di
IMS, il quale si limitava a firmare i documenti
contrattuali predisposti altrove.
Conclusivamente: Mediaset trattava gli acquisti,
mediante suoi uomini di fiducia (si vedrà, di fi-ducia di Silvio Berlusconi), direttamente con le
Major USA; linearità commerciale e fiscale
avrebbe dovuto comportare che quegli acquisti
le venissero fatturati; invece, le fatture che la so-Si tratta, dunque,
di un preciso
progetto di evasione che
si è esplicato in un arco
temporale molto ampio,
in un vasto ambito
territoriale e con modalità
molto sofisticate
cietà usava a fini di dichiarazione fiscale le erano
rilasciate da altro soggetto (IMS), all'uopo co-stituito all'estero; l'importo dei costi in tali fatture
indicato non era commisurato al prezzo d'ori-gine, bensì enormemente maggiorato in esito al
passaggi intermedi, privi di ragion d'essere com-merciale. La ricaduta in diritto è la contempo-ranea, duplice fittizietà di tali fatture che non
provenivano – soggettivamente - dal venditore
reale, e - sul versante oggettivo, che è quello de-cisivo - recavano importi del tutto svincolati da
quelli effettivamente corrisposti all'originario
(=unico vero) alienante.
A prescindere da altre vicende giudiziarie pur
richiamate (quelle relative ad altri fidati colla-boratori di Berlusconi, quali Berruti Massimo
Maria e Mills Makenzie), va qui osservato come
le risultanze processuali dimostrino, come inci-sivamente afferma il Giudice di I grado, "la pa-cifica diretta riferibilità a Berlusconi della idea-zione, creazione e sviluppo del sistema che con-sentiva la disponibilità di denaro separato da Fi-ninvest ed occulto", cioè di quel meccanismo del-le società facenti capo a Berlusconi Silvio - che
nella più volte richiamata email del contabile
Schwalbe, indirizzata al presidente della distri-buzione internazionale della Fox - è definito co-me l'Impero di Berlusconi, che funziona come un
elaborato shell game... e, cioè, gioco dei gusci vuo-ti ... con la finalità di evadere le tasse italiane”.
L’ex premier e i suoi rapporti
Il progetto di evasione fiscale
I giudici della Cassazione nel ritenere fondate le
decisioni dei colleghi che hanno emesso le sen-tenza di primo e secondo grado, ne condividono
anche le conclusioni che hanno riguardato Silvio
Berlusconi: dai rapporti personali di alto livello
(come l'avvocato Mills) alla gestione del gruppo
Mediaset, l'azienda di famiglia non viene per nul-la dimenticata neanche dopo il suo ingresso in
politica. Ecco come lo spiega la Corte.
“È doveroso opportunamente ribadire che, nel-l'esercizio della funzione di controllo di legitti-mità spettante a questa Corte, che include la ve-rifica della 'tenuta' logica della motivazione, la
sentenza impugnata, sul piano dell'argomenta-zione che riguarda i risultati probatori, è esente
dai vizi lamentati dai ricorrenti. Essa presenta
una motivazione solida e coerente, che alla ri-costruzione dei fatti come emersi dall'Istruttoria
ed apprezzati dalla Corte d'appello accompagna
sia un esplicito, agevole riscontro delle scansioni
e degli sviluppi critici che connotano la decisione
in relazione a ciò che è stato oggetto di prova, sia
una costante attenzione per la coerenza comples-siva del risultati valutativi. La sentenza della Cor-te d'appello di Milano si colloca, pertanto, al di
fuori dell'ambito di irrazionalità che i ricorrenti
lamentano e, a maggior ragione, al di fuori del-l'area di manifesta illogicità della motivazione, la
quale soltanto legittimerebbe una pronuncia di
annullamento da parte della Corte di cassazio-ne.
In ordine alla responsabilità di Berlusconi Silvio,
ritiene questa Corte di legittimità di premettere
le conclusioni cui, in proposito, sono pervenuti i
Giudici di merito per poi verificarne la congrui-tà, l'adeguatezza e la correttezza argomentativa
rispetto alle risultanze processuali esaminate.
Rileva il Collegio che il così detto ‘giro dei diritti’
si inserisce in un contesto più generale di ricorso
a società off shore anche non ufficiali ideate e
realizzate da Berlusconi avvalendosi di strettis-simi e fidati collaboratori quali Berruti, Mills e
Del Bue nonché di alcuni dirigenti finanziari del
Gruppo Fininvest.
Questo contesto è già stato ampiamente analiz-zato in tutte le sue possibili sfaccettature; quello
che qui si intende ribadire è la pacifica diretta
riferibilità a Berlusconi della ideazione, creazio-ne e sviluppo del sistema che consentiva la di-sponibilità di denaro separato da Fininvest ed
occulto. Pare sufficiente qui ulteriormente os-servare che il sistema così organizzato ha per-messo di mantenere e alimentare illecitamente
disponibilità patrimoniali estere presso conti
correnti intestati a varie società che erano a loro
volta amministrate da fiduciari di Berlusconi. Vi
è la piena prova, orale e documentale, che Ber-lusconi abbia direttamente gestito la fase iniziale
per così dire del Group B e, quindi, dell'enorme
evasione fiscale realizzata con le società off shore
di cui si è lungamente detto. Questa fase è stata
condotta da persone di sicura fiducia dell'impu-tato e quando Mills non ha potuto proseguire, a
causa della vicenda Edsaco, l tramite sono stati
spostati a Malta sotto Il controllo del Del Bue. Il
meccanismo di frode è proseguito, sotto la stessa
regia, con ulteriori nuovi soggetti e con i metodi
già sperimentati, secondo lo schema già collau-dato, con la sola eccezione della graduale sosti-tuzione delle consociate estere con i vari Giraudi
e company. Come si è visto si tratta di un sistema
che è stato congegnato e strutturato con mezzi e
modalità tali da richiedere un apporto che non
può provenire da un soggetto con limitati mezzi
e privo di un potere indiscusso e generale, ne-cessario per alimentare ovunque ve ne fosse la
necessità l'operatività del meccanismo delittuo-so. Detto sistema ha infatti richiesto l'intervento
di fiduciari stranieri di alto livello (Mills, Del
Bue) a loro volta certo lautamente remunerati
per il lavoro svolto; l'apertura di numerosissimi
conti correnti presso banche ubicate in vari pae-si; la creazione di numerose società all'estero, la
contestuale movimentazione di ingentissime
somme di denaro; il coinvolgimento di una plu-ralità di collaboratori; il raggiungimento di ac-cordi illeciti con soggetti inizialmente estranei
alla propria sfera d'influenza.
Non è dunque verosimile che qualche dirigente
di Fininvest/Mediaset abbia organizzato un si-stema come quello accertato e, soprattutto, che la
società abbia subito per vent'anni truffe per mi-lioni di senza accorgersene (non risultano invero
denunce nel confronti di Bernasconi o Loren-zana). Anzi, per il vero, l'anomala discussione
svolta dalla parte civile Mediaset all'esito del pro-cesso e la conseguente asserita mancanza di dan-ni alla società in coerenza con una ritenuta con-gruità dei prezzi corrisposti da Mediaset nei cor-so degli anni per l'acquisto dei diritti, significa
sostanzialmente che i vertici della società ancora
oggi neppure riconoscono l'illiceità di quanto è
stato accertato.
Pertanto deve ritenersi che l'interposizione di
tutte le suddette entità nelle compravendite dei
diritti provenienti dall'estero sia stata ideata per
il duplice fine di realizzare un'imponente eva-sione fiscale e di consentire la fuoriuscita di de-naro dal patrimonio di Fininvest/Mediaset a be-neficio di Berlusconi. Si tratta dunque di un pre-ciso progetto di evasione che si è esplicato in un
arco temporale molto ampio, in un vasto ambito
territoriale e con modalità molto sofisticate.
Deve infine essere rimarcato il fatto che Berlu-sconi, pur non risultando che abbia intrattenuto
rapporti diretti con i materiali esecutori della ge-stione finanziaria di Mediaset, la difesa assume
che il riferimento alle decisioni aziendali con-sentito nella pronuncia della Cassazione che ha
riguardato l'impugnazione della difesa Agrama
della dichiarazione di non doversi procedere per
prescrizione in merito ad alcune annualità pre-cedenti starebbe proprio ad indicare che occorre
aver riguardo alle scelte aziendali, senza possi-bilità, quindi, di pervenire ad una affermazione
di responsabilità di Berlusconi che presumibil-mente del tutto ignari delle attività prodromiche
al delitto, ma conoscendo perfettamente il mec-canismo, ha lasciato che tutto proseguisse inal-terato, mantenendo nelle posizioni strategiche i
soggetti da lui scelti e che continuavano ad oc-cuparsi della gestione in modo da consentire la
perdurante lievitazione dei costi di Mediaset a
fini di evasione fiscale.altre e qui la fantasia dei protagonisti si è sbiz-zarrita. Sono sette le cartiere create. Dalla “film
Trading” che faceva capo a un commerciante di
carni alla Promociones Catrinca, società vene-zualana priva di qualsiasi struttura. Su questo la
Cassazione scrive: “I Giudici del merito e, segna-tamente, la Corte territoriale, hanno ritenuto,
correttamente e motivatamente provato, in fatto,
un gioco di specchi sistematico che - a fronte di
una realtà costituita dall'acquisizione di diritti su
opere scelte presso i produttori da un emissario
di Mediaset, per prezzi concordati dalle stesse
Major con costui - rifletteva una serie di passaggi
privi di giustificazione commerciale: privi di giu-stificazione perché, quanto meno, (ma a volte gli
anelli della catena erano più numerosi, e altret-tanto - anzi, viepiù - ingiustificati), la titolarità
dei diritti andava dal fornitore USA a un primo
intermediario "di comodo"; da costui alla società
IMS; quindi da IMS alla stessa Mediaset. Ad ogni
passaggio, la lievitazione dei costi era (a dir poco)
imponente. Infatti, il prezzo finale pagato da Me-diaset a IMS, comprendente la sommatoria di
tutti i ricarichi intermedi, risultava dunque enor-memente superiore al costo originario (secondo
una logica, in effetti, incomprensibile, se si ap-plicano criteri d'impresa): ed era, appunto, il
prezzo infine fatturato, destinato ad essere por-tato in detrazione quale costo nelle denunce dei
redditi, (per un importo invero consistente: di-versi milioni di euro, che comportavano minori
imposte pur esse di milioni, nonostante si tratti
ormai dei momenti finali dell'ammortamento
pluriennale: sicché le imposte evase negli anni
oggetto della residua imputazione erano di entità
sì ragguardevole - milioni all'anno, appunto - ma
tra gli importi più bassi, nel succedersi delle an-nualità, rispetto al passato anche recente, in cui il
sistema operava ancor più proficuamente).
Quanto a IMS, i Giudici del merito ne hanno
incontestabilmente accertato la sua natura di
mera "cartiera", di pura domiciliazione a Malta,
così come è risultata anche accertata l'assenza di
potere decisionale del rappresentante legale di
IMS, il quale si limitava a firmare i documenti
contrattuali predisposti altrove.
Conclusivamente: Mediaset trattava gli acquisti,
mediante suoi uomini di fiducia (si vedrà, di fi-ducia di Silvio Berlusconi), direttamente con le
Major USA; linearità commerciale e fiscale
avrebbe dovuto comportare che quegli acquisti
le venissero fatturati; invece, le fatture che la so-Si tratta, dunque,
di un preciso
progetto di evasione che
si è esplicato in un arco
temporale molto ampio,
in un vasto ambito
territoriale e con modalità
molto sofisticate
cietà usava a fini di dichiarazione fiscale le erano
rilasciate da altro soggetto (IMS), all'uopo co-stituito all'estero; l'importo dei costi in tali fatture
indicato non era commisurato al prezzo d'ori-gine, bensì enormemente maggiorato in esito al
passaggi intermedi, privi di ragion d'essere com-merciale. La ricaduta in diritto è la contempo-ranea, duplice fittizietà di tali fatture che non
provenivano – soggettivamente - dal venditore
reale, e - sul versante oggettivo, che è quello de-cisivo - recavano importi del tutto svincolati da
quelli effettivamente corrisposti all'originario
(=unico vero) alienante.
A prescindere da altre vicende giudiziarie pur
richiamate (quelle relative ad altri fidati colla-boratori di Berlusconi, quali Berruti Massimo
Maria e Mills Makenzie), va qui osservato come
le risultanze processuali dimostrino, come inci-sivamente afferma il Giudice di I grado, "la pa-cifica diretta riferibilità a Berlusconi della idea-zione, creazione e sviluppo del sistema che con-sentiva la disponibilità di denaro separato da Fi-ninvest ed occulto", cioè di quel meccanismo del-le società facenti capo a Berlusconi Silvio - che
nella più volte richiamata email del contabile
Schwalbe, indirizzata al presidente della distri-buzione internazionale della Fox - è definito co-me l'Impero di Berlusconi, che funziona come un
elaborato shell game... e, cioè, gioco dei gusci vuo-ti ... con la finalità di evadere le tasse italiane”.
L’ex premier e i suoi rapporti
Il progetto di evasione fiscale
I giudici della Cassazione nel ritenere fondate le
decisioni dei colleghi che hanno emesso le sen-tenza di primo e secondo grado, ne condividono
anche le conclusioni che hanno riguardato Silvio
Berlusconi: dai rapporti personali di alto livello
(come l'avvocato Mills) alla gestione del gruppo
Mediaset, l'azienda di famiglia non viene per nul-la dimenticata neanche dopo il suo ingresso in
politica. Ecco come lo spiega la Corte.
“È doveroso opportunamente ribadire che, nel-l'esercizio della funzione di controllo di legitti-mità spettante a questa Corte, che include la ve-rifica della 'tenuta' logica della motivazione, la
sentenza impugnata, sul piano dell'argomenta-zione che riguarda i risultati probatori, è esente
dai vizi lamentati dai ricorrenti. Essa presenta
una motivazione solida e coerente, che alla ri-costruzione dei fatti come emersi dall'Istruttoria
ed apprezzati dalla Corte d'appello accompagna
sia un esplicito, agevole riscontro delle scansioni
e degli sviluppi critici che connotano la decisione
in relazione a ciò che è stato oggetto di prova, sia
una costante attenzione per la coerenza comples-siva del risultati valutativi. La sentenza della Cor-te d'appello di Milano si colloca, pertanto, al di
fuori dell'ambito di irrazionalità che i ricorrenti
lamentano e, a maggior ragione, al di fuori del-l'area di manifesta illogicità della motivazione, la
quale soltanto legittimerebbe una pronuncia di
annullamento da parte della Corte di cassazio-ne.
In ordine alla responsabilità di Berlusconi Silvio,
ritiene questa Corte di legittimità di premettere
le conclusioni cui, in proposito, sono pervenuti i
Giudici di merito per poi verificarne la congrui-tà, l'adeguatezza e la correttezza argomentativa
rispetto alle risultanze processuali esaminate.
Rileva il Collegio che il così detto ‘giro dei diritti’
si inserisce in un contesto più generale di ricorso
a società off shore anche non ufficiali ideate e
realizzate da Berlusconi avvalendosi di strettis-simi e fidati collaboratori quali Berruti, Mills e
Del Bue nonché di alcuni dirigenti finanziari del
Gruppo Fininvest.
Questo contesto è già stato ampiamente analiz-zato in tutte le sue possibili sfaccettature; quello
che qui si intende ribadire è la pacifica diretta
riferibilità a Berlusconi della ideazione, creazio-ne e sviluppo del sistema che consentiva la di-sponibilità di denaro separato da Fininvest ed
occulto. Pare sufficiente qui ulteriormente os-servare che il sistema così organizzato ha per-messo di mantenere e alimentare illecitamente
disponibilità patrimoniali estere presso conti
correnti intestati a varie società che erano a loro
volta amministrate da fiduciari di Berlusconi. Vi
è la piena prova, orale e documentale, che Ber-lusconi abbia direttamente gestito la fase iniziale
per così dire del Group B e, quindi, dell'enorme
evasione fiscale realizzata con le società off shore
di cui si è lungamente detto. Questa fase è stata
condotta da persone di sicura fiducia dell'impu-tato e quando Mills non ha potuto proseguire, a
causa della vicenda Edsaco, l tramite sono stati
spostati a Malta sotto Il controllo del Del Bue. Il
meccanismo di frode è proseguito, sotto la stessa
regia, con ulteriori nuovi soggetti e con i metodi
già sperimentati, secondo lo schema già collau-dato, con la sola eccezione della graduale sosti-tuzione delle consociate estere con i vari Giraudi
e company. Come si è visto si tratta di un sistema
che è stato congegnato e strutturato con mezzi e
modalità tali da richiedere un apporto che non
può provenire da un soggetto con limitati mezzi
e privo di un potere indiscusso e generale, ne-cessario per alimentare ovunque ve ne fosse la
necessità l'operatività del meccanismo delittuo-so. Detto sistema ha infatti richiesto l'intervento
di fiduciari stranieri di alto livello (Mills, Del
Bue) a loro volta certo lautamente remunerati
per il lavoro svolto; l'apertura di numerosissimi
conti correnti presso banche ubicate in vari pae-si; la creazione di numerose società all'estero, la
contestuale movimentazione di ingentissime
somme di denaro; il coinvolgimento di una plu-ralità di collaboratori; il raggiungimento di ac-cordi illeciti con soggetti inizialmente estranei
alla propria sfera d'influenza.
Non è dunque verosimile che qualche dirigente
di Fininvest/Mediaset abbia organizzato un si-stema come quello accertato e, soprattutto, che la
società abbia subito per vent'anni truffe per mi-lioni di senza accorgersene (non risultano invero
denunce nel confronti di Bernasconi o Loren-zana). Anzi, per il vero, l'anomala discussione
svolta dalla parte civile Mediaset all'esito del pro-cesso e la conseguente asserita mancanza di dan-ni alla società in coerenza con una ritenuta con-gruità dei prezzi corrisposti da Mediaset nei cor-so degli anni per l'acquisto dei diritti, significa
sostanzialmente che i vertici della società ancora
oggi neppure riconoscono l'illiceità di quanto è
stato accertato.
Pertanto deve ritenersi che l'interposizione di
tutte le suddette entità nelle compravendite dei
diritti provenienti dall'estero sia stata ideata per
il duplice fine di realizzare un'imponente eva-sione fiscale e di consentire la fuoriuscita di de-naro dal patrimonio di Fininvest/Mediaset a be-neficio di Berlusconi. Si tratta dunque di un pre-ciso progetto di evasione che si è esplicato in un
arco temporale molto ampio, in un vasto ambito
territoriale e con modalità molto sofisticate.
Deve infine essere rimarcato il fatto che Berlu-sconi, pur non risultando che abbia intrattenuto
rapporti diretti con i materiali esecutori della ge-stione finanziaria di Mediaset, la difesa assume
che il riferimento alle decisioni aziendali con-sentito nella pronuncia della Cassazione che ha
riguardato l'impugnazione della difesa Agrama
della dichiarazione di non doversi procedere per
prescrizione in merito ad alcune annualità pre-cedenti starebbe proprio ad indicare che occorre
aver riguardo alle scelte aziendali, senza possi-bilità, quindi, di pervenire ad una affermazione
di responsabilità di Berlusconi che presumibil-mente del tutto ignari delle attività prodromiche
al delitto, ma conoscendo perfettamente il mec-canismo, ha lasciato che tutto proseguisse inal-terato, mantenendo nelle posizioni strategiche i
soggetti da lui scelti e che continuavano ad oc-cuparsi della gestione in modo da consentire la
perdurante lievitazione dei costi di Mediaset a
fini di evasione fiscale. ella parte finale delle mo-tivazioni della Cassazio-ne, i giudici spiegano per-ché i motivi del ricorso di
Berlusconi siano infon-dati. L'unico ricorso che
ritengono fondato è quello relativo alla pena
accessoria dell’interdizione dai pubblici uf-fici. Tanto che hanno deciso di rinviare. Il
nuovo processo d'appello infatti di svolgerà
in autunno a Milano, davanti a una sezione
della Corte d'Appello che sarà diversa da
quella che si espressa sul merito del processo.
Su questa decisione si potrà ricorrere in Cas-sazione. Sono invece infondati gli altri motivi
del ricorso dell'ex premier.
L’oggettiva gravità del reato
Particolare intensità del dolo
Uno dei ricorsi gli avvocati dell'ex premier
parlano di “violazione di legge e vizio
di motivazione per quanto riguarda la
determinazione della pena base e la
mancata concessione delle attenuan-ti generiche”.
Per i giudici è infondato e spiegano il
perché. Sicuramente per la gravità
del fatto compito. “La gravità ma-teriale dell'addebito - scrivono - e
l'intensità del dolo dimostrato trat-tandosi di un'operazione illecita
organizzata e portata a termine at-traverso la costituzione di società e
conti esteri a ciò destinati, con un
sistema portato avanti per molti
anni, sfruttando complicità in-terne ed esterne al gruppo ed in
una posizione di assoluto verti-ce”.
Infondata è pure la richiesta di
attenuanti generiche. L'età e
l'incensuratezza non salvano
B.
Per quanto riguarda le atte-nuanti generiche, infatti, scri-vono i giudici di Cassazione,
“la Corte d'appello ha ritenu-to irrilevanti gli elementi po-sitivi messi in rilievo con l'at-to di appello (incensuratez-za, età anagrafica, il fatto che
l'imputazione riguarda solo
due annualità per le quali è
stata concessa un'evasione minimale) a fron-te della già ritenuta oggettiva gravità del reato
e della particolare intensità del dolo”.
Risarcimento oneroso
B. dovrà versare all’e ra r i o
Infondato è anche il ricorso
con il quale Berlusconi “d e-nunzia vizio di motivazione
con riguardo al riconosci-mento del danno non patri-moniale in favore dell'agen-zia delle entrate e alla quan-tificazione della provvisio-nale”.
Anche per i giudici di Cas-sazione le motivazioni con la
quale la corte d'appello ha
confermato la condanna al
risarcimento in favore della
parte civile, ossia l'agenzia
delle entrate, è “congrua e
adeguata”.
Spiegano che il danno creato
non coincide solo con la mi-sura dell'imposta evasa, ma
anche con il “danno funzio-nale rappresentato dallo
sviamento e turbamento dell'attività di ac-certamento tributario”.
La difficoltà delle indagini
Un sistema complesso
I magistrati in questo modo da una parte
sottolineano la complessità del sistema frau-dolento messo a punto, dall'altra quanto sia
stato reso sempre più difficile il lavoro dei
magistrati durante le indagini. “I giudici –
continua la sentenza – in particolare, hanno
tenuto conto della particolare complessità
dell'operazione di occultamento, attuato con
la costituzione di un meccanismo di notevole
accuratezza ed insidiosità, facendo larga pro-fusione di società e conti esteri; e così gran-demente difficultando indagini ed accerta-menti e costringendo pertanto l'organo ac-certatore ad un difficilissimo,
e dispendiosissimo, compito.
La Corte d'appello ha poi
confermato la liquidazione
del danno non patrimoniale,
considerando che un’o p e r a-zione illecita protratta per an-ni, per somme ingenti, e solo
disvelata con grande difficol-tà non può che recare un ri-levante pregiudizio all'orga-no accertatore nell'opinione
dei consociati, anche in rela-zione alla notorietà della so-cietà e dei suoi vertici”.
Berlusconi contesta ai giudici
anche il relativo danno all'im-magine creato dalle indagine
nei suoi confronti. Un mo-tivo che i magistrati ritengo-no ”non possa essere condi-viso”. E aggiungono nella
sentenza: “I Giudici del merito, ed in par-ticolare il giudice di primo grado, hanno in-fatti richiamato il principio generale della ri-sarcibilità del danno non patrimoniale ai sen-si dell'art. 2059 cod. civ. ed il principio della
risarcibilità del danno all'immagine subito da
enti preposti al controllo del corretto eser-cizio di attività (economiche e non) a seguito
della commissione di connessi all'espleta-mento di tali attività. Questo principio ge-nerale non può ritenersi derogato, In man-canza di qualsiasi specifica indicazione nor-mativa, dal citato art. 17, comma 30 ter del
d.l. n. 78/2009, che pone una norma speciale
che si riferisce esclusivamente all'azione per il
risarcimento del danno all'immagine eser-citata dalle procure della Corte dei Conti re-cato da pubblici dipendenti all'ente pubblico
di appartenenza e non si estende in via ge-nerale al risarcimento del
danno non patrimoniale li-quidabile dal giudice penale a
seguito di una condanna per
un illecito penale. La quan-tificazione della provvisiona-le è stata poi, con congrua
motivazione, determinata te-nendo conto che la mera eva-sione ammontava a oltre 7
milioni di euro. E ciò fermo
restando il principio per cui
non è deducibile con il ricor-so per cassazione la questio-ne relativa alla pretesa ecces-sività della somma di denaro
liquidata a titolo di provvi-sionale”. Se questi sono i mo-tivi che hanno portato i giu-dici a rigettare i ricorsi pre-sentati da Berlusconi allo
stesso modo “I ricorsi di
Agrama Frank, Gaietto Gabriella, Lorenzana
Daniele vanno, dunque, rigettati”.
Per tutti questi motivi
La condanna
“Da tanto consegue, a norma dell'art. 616
cod. proc. pen. - conclude la Cassazione - la
condanna degli stessi al pagamento in favore
dell'erario delle spese del presente procedi-mento. Tutti gli imputati vanno, altresì, con-dannati alla rifusione delle spese sostenute
dalla parte civile Agenzia delle entrate che, in
base alle tariffe forensi e all'attività difensiva
effettivamente svolta, si liquidano nella mi-sura meglio indicata nel dispositivo che se-gue.
Annulla la sentenza impugnata nel confronti
di Berlusconi Silvio limitatamente alla sta-tuizione relativa alla condan-na alla pena accessoria del-l'interdizione temporanea
per anni cinque dai pubblici
uffici, per violazione dell'art
12, comma 2, d.lgs. 10 marzo
2000, n. 74 e dispone tra-smettersi gli atti ad altra se-zione della Corte di appello
di Milano perché ridetermini
la pena accessoria nel limiti
temporali fissati dal citato
art. 12, ai sensi dell'art 133
cod. pen., valutazione non
consentita alla corte di legit-timità; rigetta nel resto il ri-corso del Berlusconi nei cui
confronti dichiara, ai sensi
dell'art. 624, comma 2, cod.
proc. pen., irrevocabili tutte
le altre parti della sentenza
impugnata.
Condanna tutti gli imputati in solido al pa-gamento in favore della parte civile, Agenzia
delle Entrate, delle spese dalla stessa soste-nute in questo grado di giudizio, liquidate in
complessivi 5.000,00 euro, oltre accessori co-me per legge”.
Così hanno deciso i giudici della Cassazione
di Roma l'1 agosto 2013. Una sentenza con
relative motivazioni firmate da tutti e cinque
i magistrati estensori, i consiglieri Amedeo
Franco, Claudio D'Isa, Ercole Aprile, Giu-seppe De Marzo. E dal presidente della Se-zione Feriale di Cassazione: Antonio Espo-sito
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